Sono numerose le novità apportate dalla nuova legge di bilancio (art. 1, commi 66-68 della Legge 30.12.2020, n. 178) al fine di incentivare nel 2021 il ricorso al superbonus introdotto dall'art. 119 del D.L. 19.05.2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio).
Il superbonus è una agevolazione che consente di beneficiare di una detrazione nella misura del 110% per le spese relative ad interventi effettuati ai fini di aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici o per ridurre il rischio sismico degli stessi.
Efficienza energetica
La detrazione ha ad oggetto sia gli interventi di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio o delle unità immobiliari poste all'interno di edifici plurifamigliari funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi, sia gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale eseguiti su parti comuni, edifici unifamiliari od unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamigliari, purché funzionalmente indipendenti e dotate di uno o più accessi autonomi.
Il bonus può essere usufruito anche per le opere di coibentazione del tetto senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
La detrazione è stata inoltre estesa agli interventi eseguiti su edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali o di entrambi, a patto che gli immobili raggiungano la classe energetica A al termine dei lavori di isolamento termico anche a seguito di demolizione e ricostruzione.
Le proroghe
Per incentivare il ricorso alla detrazione da parte di persone fisiche e condomini, il legislatore ha prorogato il bonus alle spese sostenute sino al 30.06.2022 (il termine originario era fissato al 31.12.2021). La proroga interessa anche le spese deliberate dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) e da altri enti analoghi relativamente al periodo compreso tra l'1.01.2022 e il 31.12.2022.
Sono inoltre agevolati gli interventi effettuati da condomini, persone fisiche ed IACP anche quando sono state eseguite opere per almeno il 60% dell'intervento. Con la precisazione che se gli interventi sono eseguiti da condomini o persone fisiche, la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31.12.2022, purché sia stato raggiunto il 60% dei lavori entro il 30.06.2022. Per gli interventi eseguiti dagli IACP, il bonus è invece esteso ai costi sostenuti entro il 30.06.2023, sempre che la percentuale del 60% sia stata raggiunta entro il 31.12.2022.
Le persone fisiche che effettuano gli interventi su edifici composti da 2 o 4 unità immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario od in comproprietà possono anch'essi accedere al bonus., ma i lavori devono essere effettuati al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione.
Per i condomini, l’assemblea può deliberare di imputare a uno o più condomini la spesa dell'opera, con le modalità previste per la sua approvazione, purché sia espresso parere favorevole dai condomini stessi.
Barriere architettoniche
Sono altresì incentivati i lavori per eliminare le barriere architettoniche da eseguirsi anche a favore di persone con età superiore a 65 anni. È necessario che l'intervento sia realizzato congiuntamente alla esecuzione delle opere di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione.
Zone sismiche
Sono favorite le ristrutturazioni degli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità, vista la proroga estesa ai costi sostenuti tra il 1.07.2020 ed il 30.06.2022. L'eco-bonus e sisma-bonus per spese programmate entro il 30.06.2022 è stato poi aumentato del 50% per le opere su fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. n. 189/2016 e D.L. n. 39/2009, nonché nei comuni colpiti dagli eventi verificatisi dopo il 2008. Gli incentivi sono inoltre riconosciuti per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione degli edifici ubicati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 01.04.2009, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica
Possono beneficiare della detrazione anche i soggetti interessati ad installare un impianto solare fotovoltaico non solo su edifici, ma anche su strutture pertinenziali.
Coloro che intendono collocare colonnine di ricarica dei veicoli elettrici possono accedere al bonus per le spese sostenute tra il 01.07.2020 ed il 30.06.2022. I limiti di spesa agevolabile sono 3, fermo restando i lavori in corso di esecuzione: € 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamigliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi; € 1.500 per gli edifici plurifamigliari o condomini che installino al massimo 8 colonnine; € 1.200 per gli edifici plurifamigliari o condomini che installino più di 8 colonnine.