Applicazione delle diposizioni
L’applicazione delle disposizioni della CSRD, così come previsto dal documento posto in pubblica consultazione dal MEF, avverrà in maniera graduale nel tempo a seconda della tipologia di destinatari.
Più nel dettaglio a decorrere dall’esercizio finanziario che inizia il:
Con la CSRD la rendicontazione di sostenibilità prende il posto della rendicontazione non finanziaria prevista dal D.lgs. 254/2016, rispetto alla quale presenta contenuti più ampi e specifici, includendo non solo le informazioni relative all’impresa stessa o al suo gruppo ma anche alla catena del valore, che rappresenta una delle maggiori novità apportate dalla novella legislativa.
La rendicontazione di sostenibilità diviene parte integrante della relazione sulla gestione redatta dagli amministratori ai sensi dell’art. 2428 c.c., della quale costituisce una sezione appositamente contrassegnata. Ne deriva che l’adozione e la pubblicazione della rendicontazione di sostenibilità avverranno secondo le tempistiche e con le modalità previste dalla normativa nazionale per l’approvazione e pubblicazione dei documenti finanziari dell’impresa, con il coinvolgimento degli organi sociali dell’impresa secondo le rispettive competenze e attribuzioni.
Infine, è utile evidenziare che la CSRD impone, altresì, alle imprese di redigere la relazione sulla gestione, compresa, quindi, la rendicontazione di sostenibilità, nel formato elettronico unico europeo (ESEF), ossia nell'Extensible HyperText Markup Language (XHTML) sotto forma di pagina web navigabile con marcature xbrl (tag), al fine di potenziarne la fruibilità e connettere le informazioni al Punto di Accesso Unico Europeo (ESAP), in via di realizzazione.Inoltre, per consentire l’accesso gratuito alle informazioni di sostenibilità, l’impresa dovrà procedere alla pubblicazione delle informazioni di sostenibilità sul proprio sito internet.
Il ruolo del commercialista
La predisposizione di un reporting di sostenibilità è un iter che richiede l’identificazione di obiettivi, rischi, strategie, piani di sviluppo e di attività al fine di arrivare nel medio-lungo periodo ad un vero e proprio cambiamento culturale. Ormai le aziende non possono più limitarsi a conformarsi alle richieste delle normative in vigore e non incorrere quindi in possibili sanzioni, ma devono rispondere alle esigenze di un mercato sempre più esigente e consapevole e quindi, dovranno considerare il reporting di sostenibilità, uno strumento per evidenziare nel dettaglio le proprie politiche verso obiettivi che cercano compatibilità fra la massimizzazione dei profitti e una crescita sostenibile nel lungo periodo per l’ambiente, le persone e le future generazioni.
In questo scenario, i ruoli dei diversi attori del governo societario sono sempre più complessi e sfidanti e richiedono una sempre maggiore preparazione e consapevolezza. Le aziende dovranno iniziare a definire i ruoli e le responsabilità dei suoi organi di governo e di direzione aziendale anche in relazione ai temi di sostenibilità. Tutta la struttura organizzativa aziendale, dagli organi di amministrazione, di gestione e di controllo sino ai livelli esecutivi e operativi, dovranno sempre più essere focalizzati su un obiettivo comune di sviluppo sostenibile.
Emerge di rilevante importanza anche il ruolo del commercialista il cui contributo può divenire rilevante in diversi ambiti tra i quali:
- governance, indirizzo strategico e modello di gestione, in quanto dovrà supportare l’impresa nell’implementazione di nuovi modelli di governance e nella definizione di linee strategiche e gestionali coerenti con i valori aziendali, che mettano in evidenza anche le componenti socio-ambientali e gli asset intangibili dell’impresa, ponendo attenzione alle legittime aspettative degli stakeholder attraverso il loro progressivo coinvolgimento,
- amministrazione, finanza e controllo, in quanto potrà favorire l’introduzione di strumenti di controllo di gestione, di controllo interno e di mitigazione dei rischi operativi e non, volti al monitoraggio e alla gestione del capitale intangibile e degli aspetti socio-ambientali lungo l’intera filiera produttiva,
- rendicontazione e comunicazione, cercando di valorizzare gli elementi innovativi di gestione aziendale contenuti negli strumenti manageriali che caratterizzano l’approccio sostenibile e responsabile al business, supportando l’integrazione di tali strumenti nella strategia di comunicazione e di reporting aziendale.
I Dottori Commercialisti devono guidare quindi le imprese per cogliere l’opportunità di estrarre e generare valore dalle nuove responsabilità degli aspetti ESG, verso una nuova cultura della gestione di impresa, orientata ad una visione strategica di lungo termine.
L’intervento del commercialista è rilevante altresì nella sua veste di membro del Collegio sindacale. Nelle stesse “norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate” redatto dal CNDCEC, è previsto che “il collegio verifica se lo SCIGR è stato opportunamente integrato con la gestione dei rischi ESG ovvero quei rischi che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e che possono richiedere trasformazioni dei modelli di business”.
Con specifico riferimento alla struttura ESG, il collegio dovrà considerare:
- l’effettivo inserimento di figure e funzioni adibite al perseguimento dello sviluppo e delle strategie ESG;
- la tempestività di aggiornamento e la completezza dello stesso;
- la capacità del management di rispondere alla evoluzione del contesto;
- le necessarie caratteristiche e competenze degli attori coinvolti al fine di guidare al meglio il cambiamento e il piano strategico ad esso collegato.
Nel caso durante la funzione di vigilanza dovessero essere evidenziati significativi rischi di inadeguatezza degli assetti organizzativi, il Collegio sindacale dovrà richiedere agli amministratori, l’adozione di un piano di azioni correttive e dovrà monitorarne la realizzazione nel corso dell’incarico.
Tuttavia, l’aspetto che riguarda principalmente i commercialisti, è inerente alla loro funzione di revisore e/o “attestatore”, infatti, ogni report di sostenibilità dovrà essere sottoposto alla verifica dei soggetti incaricati alla revisione legale, con conseguente assunzione di responsabilità da parte del revisore stesso sulla conformità delle informazioni rese dall’impresa in materia.
Obbligo di attestazione
Nel documento in bozza del MEF, è stabilito che la rendicontazione di sostenibilità sia oggetto di un’attestazione di conformità, da rilasciarsi da un soggetto a ciò preposto. Le imprese possono a tal fine incaricare un revisore legale o un'impresa di revisione contabile, che potrà essere il medesimo soggetto incaricato della revisione contabile della impresa ovvero uno diverso, pur sempre iscritto al registro dei revisori. Questo sarebbe ovviamente il compito più gravoso per il revisore/commercialista.
L’attestazione si sostanzia in una relazione predisposta dal soggetto incaricato le cui conclusioni si basano su un processo finalizzato ad acquisire un livello di c.d. sicurezza limitata e che dovrà essere redatta in osservanza dei principi di attestazione che verranno adottati dalla Commissione Europea entro il 1° ottobre 2026.
Con il regolamento n. 2023/2772, la Commissione Europea ha stabilito i criteri per la redazione del rendiconto di sostenibilità. In particolare, gli ESRS specificano le informazioni che un'impresa deve comunicare in merito ai suoi impatti, rischi e opportunità sostanziali in relazione alle questioni di sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Le informazioni comunicate conformemente agli ESRS consentono ai fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità di comprendere gli impatti rilevanti dell'impresa sulle persone e sull'ambiente e gli effetti rilevanti delle questioni di sostenibilità sullo sviluppo, sui risultati e sulla situazione dell'impresa.
Ma in fase iniziale, chi potrà attestare la rendicontazione di sostenibilità?
Tra le norme transitorie è previsto che, fino al 31 dicembre 2026 gli iscritti al registro della revisione legale dei conti alla data del 1° gennaio 2026 sono considerati abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità senza che siano osservati gli obblighi di cui all’articolo 3, comma 7-bis e di cui all’articolo 4, comma 3-bis del 27 gennaio 2010, n. 39, purché:
a) abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
b) abbiano presentato istanza al Ministero dell’economia e delle finanze nella quale è dichiarato:
I. il numero di iscrizione al registro;
II. l’acquisizione dei crediti richiesti alla lett. a);
III. l’eventuale riconoscibilità ai sensi dell’articolo 5 del decreto 27 gennaio 2010, n. 39 dei crediti maturati;
IV. l’ente o gli enti presso i quali hanno maturato i crediti richiesti alla lett. a).
Qual è lo strumento al quale un Dottore Commercialista può affidarsi?
All’interno degli ambiti entro i quali il ruolo del commercialista può diventare rilevante, abbiamo evidenziato quello ESG, ambito entro il quale i Dottori Commercialisti devono guidare le imprese per cogliere l’opportunità di estrarre e generare valore dalle nuove responsabilità degli aspetti ESG.
La soluzione ottimale sarebbe quella di poter contare su uno strumento che aggiunga valore al suo lavoro che permetta di soddisfare qualunque bisogno informativo in ambito fiscale, contabile e di bilancio, societario, giuslavoristici e previdenziale.
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“Il contributo è curato da Ada Ciaccia, esperta in materia tributaria, si occupa anche della gestione di enti non profit e di associazioni sportive dilettantistiche e dal team Digital Marketing Wolters Kluwer Italia.”