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Fisco, Contabilità e Paghe28 luglio, 2021

Superbonus 110: il Decreto Semplificazioni modifica le procedure di accesso

Con la recente emanazione del “Decreto Semplificazioni” di cui al D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (Gazz. Uff. 31.05.2021, n. 129, Edizione Straordinaria) sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina del Superbonus 110%, così come regolata dall’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) che si affiancano a quelle già apportare dal D.L. 104/2020, dalla Legge di Bilancio 2021 e dal D.L. n. 59/2020.

Con questo nuovo intervento, il legislatore ha notevolmente semplificato gli aspetti procedurali per poter beneficiare del superbonus con l’obiettivo di rendere più semplice, agevole e rapido accedere all’agevolazione.

Chi e come accedere al superbonus?

Per poter usufruire della detrazione, a partire dal 1 giugno 2021, è infatti sufficiente ricorrere alla sola comunicazione di inizio lavori (CILA), non essendo più richiesta l’attestazione dello stato legittimo degli immobili.

La CILA sostituisce l’attestazione di stato legittimo

L’art. 33, lett. c), del D.L. n. 77/2021 ha integralmente sostituito il comma 13-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio.

Secondo quanto previsto dalla nuova formulazione della norma, gli interventi che accedono al Superbonus 110% (riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico), ad eccezione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e possono essere realizzati mediante il ricorso alla Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), così come regolata dall’art. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

L’aspetto più innovativo dell’intervento di semplificazione è dunque rappresentato dal fatto che non è più necessaria l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile di cui all’art. 9-bis, del Testo Unico Edilizia che era invece fra i documenti precedentemente richiesti.

Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.

Cosa deve contenere la CILA

Resta fermo che la CILA deve riportare gli estremi del titolo abitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ha consentito la legittimazione.

Per quanto concerne invece gli immobili ultimati prima del 1.09.1967, è necessaria l’attestazione che la costruzione è stata completata prima di tale data.

Gli effetti positivi delle misure di semplificazione

Grazie alla CILA, il legislatore ha dunque apparentemente risolto il problema principale che aveva sino ad ora rallentato il ricorso al Superbonus 110%, con l’obiettivo di dare impulso ed accelerare i tempi di partenza dei cantieri soprattutto per quei lavori da realizzarsi in ambito condominiale.

Le difficoltà e le lungaggini erano infatti principalmente determinate dalla necessità di accedere agli atti per verificare la conformità urbanistica degli immobili. Si trattava di un’operazione che i tecnici avrebbero dovuto svolgere su documenti spesso ancora cartacei nonostante siamo oramai catapultati nell’era della digitalizzazione.

L’avvio dei lavori risultava rallentato dall’attestazione dello stato legittimo degli immobili, anche se relativo alle parti comuni degli edifici, la cui acquisizione richiedeva tempi  lunghi. La totalità dei condomini sarebbe rimasta inoltre esclusa dalla possibilità di beneficiare della detrazione allorquando anche un solo singolo appartamento avesse presentato irregolarità con effetti sulle parti comuni.

Il ricorso alla CILA non solo semplifica e velocizza la procedura, dal momento che i tecnici non sono più obbligati ad accertare la regolarità dei lavori compiuti dopo la realizzazione dell’immobile, ma ha anche il beneficio di ridurre il costo delle pratiche edilizie.

Casi di decadenza dal Superbonus 110%

Sono state infine elencate specifiche cause di decadenza del beneficio fiscale che può difatti essere revocato nei seguenti casi:

  mancata presentazione della CILA;
  interventi realizzati in difformità della CILA;
•  assenza dell’attestazione dei dati del titolo abitativo o dell’epoca di realizzazione dell’edificio;
  non corrispondenza al vero delle attestazioni (art. 119, comma 14, del Decreto Rilancio).

Da ultimo si evidenzia che il superamento dell’attestazione dello stato legittimo non rappresenta un’ipotesi di condono per eventuali abusi, in quanto resta comunque impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

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